Sarà a breve firmata dal Presidente Vincenzo De Luca l’Ordinanza n.9, che prevede alcune ulteriori limitazioni in riferimento all’evoluzione del contesto epidemiologico.
Se ne anticipano i contenuti.
Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento all’intero territorio della regione Campania:
1) Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
– è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021;
– è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle attività teoriche e pratiche delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
2) con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
– sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile;
3) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
4) I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono trasmessi alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
5) Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
6) È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
7) È demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.