1.1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:
a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1.2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.
1.3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi”.
2. Lo svolgimento, sul territorio regionale, di spettacoli, concerti ed eventi pubblici ed aperti al pubblico – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, come modificate ed integrate dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nonché delle misure disposte dal DPCM 2 marzo 2021, la cui efficacia è stata prorogata al 31 agosto 2021- è subordinato alla definizione ed adozione, da parte delle competenti Autorità, delle misure e specifìche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei luoghi e dei singoli eventi, idonee a scongiurare assembramenti ed altre situazioni di rischio sanitario anche nelle aree limitrofe al luogo di svolgimento e ad assicurare i relativi controlli.
3. A modifica ed aggiornamento dell’Ordinanza regionale n. 20 del 22 luglio 2021:
– è fatto obbligo a tutti i passeggeri in arrivo all’Aeroporto Internazionale di Napoli attraverso voli, diretti o di transito, dai Paesi per i quali l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 luglio 2021 non preveda l’obbligo di isolamento fiduciario all’arrivo, di sottoporsi ai controlli, anche a campione, organizzati dall’USMAF in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, la GESAC s.p.a., e la Protezione Civile regionale e con il supporto dell’ASL NA 1 secondo le modalità già definite con Ordinanza n.20/2021, in conformità alla disciplina di cui al DPCM 17 giugno 2021. La menzionata ordinanza n.20/2021 resta confermata per quanto non previsto nel presente provvedimento”.