martedì, Aprile 16, 2024
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Giornalisti in Campania, elezioni per l’Ordine da ripetere

Giornalisti in Campania, elezioni per l’Ordine da ripetere.  Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso presentato da 26 giornalisti, e sostenuto dal Sindacato unitario campano Sugc, contro le elezioni dell’Ordine dei giornalisti in regione. La sentenza annulla la delibera del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che respingeva il ricorso e afferma che le elezioni vanno ripetute, poiché è stato leso il diritto alla partecipazione al voto di tanti colleghi. Il provvedimento è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa da Claudio Silvestri (segretario del Sugc), Gerardo Ausiello (Consigliere dell’Ordine dei Giornalisti) e dall’avvocato Luisa D’Alterio.

IL COLLEGIO DEL TRIBUNALE

Il collegio del tribunale, presieduto da Gian Piero Scoppa era così composta: Dr. Francesco Paolo Feo Giudice; Dr.ssa Loredana Ferrara Giudice; Dr. Vincenzo La Penna componente laico – giornalista; Dr. Riccardo Stravino componente laico – pubblicista supplente

IL VERBALE DI UDIENZA

Verbale dell’udienza del 30/11/2022 della procedura iscritta al n. 20693 dell’anno 2022.
E’ presente il PM in persona del dr. Luigi Santulli.
E’ presente per i ricorrenti l’avv. Luigi De Martino il quale si riporta ai propri atti.
È presente per CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE DEL GIORNALISTI l’avv. VACCARI GIOIA che si riporta ai propri atti di causa.
Preliminarmente la dr.ssa Paudice, responsabile della Cancelleria, evidenzia che il dr. Michele Cutolo, pubblicista designato, contattato per la sua assenza, ha dichiarato di essere in ospedale ed ha successivamente trasmesso certificato medico del dr. Mario Rascato medico specialista attestante traumi al tratto sacrale con riposo di giorni 7. Per tali ragioni è stato contatto di urgenza il componente supplente, dr. Stravino, presente e ciò ha determinato il differimento dell’udienza alle ore 12.00.
Le parti rappresentano che la controversia investe le elezioni del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in quanto un gruppo di ricorrenti assume di essere stato indebitamente escluso da voto. Il Consiglio nazionale chiamato a dirimere la controversia ha convalidato il risultato elettorale ravvisando un difetto di interesse da parte degli impugnanti non essendosi lamentato il candidato in ipotesi danneggiato.
L’avv. De Martino rileva che è qui in questione la regolarità della votazione e l’interesse in re ipsa di tutti gli elettori.
A questo punto il dr. La Penna, componente laico designato, rappresenta che nella medesima consultazione risulta eletta la propria germana, Maria Rosaria La Penna. Ciò rappresenta per il caso in cui si ravvisassero motivi di opportunità che ne giustifichino la propria sostituzione.
La dr.ssa Paudice, contattato telefonicamente il componente supplente professionista, Maurizio Romano, riferisce che il medesimo ha asserito essere allettato ed indisponibile e di aver ciò reso edotto il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine, Lucarelli. Ricontattato telefonicamente conferma la propria indisponibilità.
L’avv. Vaccari e De Martino evidenziano comunque che le ragioni evocate dal dr. La Penna non costituiscono motivo di formale incompatibilità e, pertanto, in mancanza di una formale
astensione, nulla osta allo svolgimento della presente udienza, non essendovi alcuna ragione di doglianza in merito alla composizione del collegio rispetto alla quale vi è formale acquiescenza.
Le parti procedono, pertanto, a rappresentare le rispettive posizioni. L’avv. De Martino rileva che la doglianza investiva la lesione del diritto degli elettori di partecipare
alla votazione (cosiddetta lesione dell’elettorato attivo). Il provvedimento impugnato ha ravvisato un difetto di interesse non essendovi stata impugnazione da parte del controinteressato (candidato non eletto), con ciò sovrapponendosi aspetti attinenti alla violazione del cd elettorato passivo. in pratica gli impugnanti si dolgono del mancato esercizio del diritto di voto.
L’avv. Vaccari rileva che il provvedimento oggi impugnato è un tipico provvedimento
amministrativo in quanto l’ordine dei giornalisti esercita funzioni di natura pubblicistica ed è anche un ente pubblico. Pertanto sarebbe stato necessario identificare uno o più controinteressati in mancanza dei quali l’atto conclusivo del procedimento (la delibera del Consiglio nazionale) deve ritenersi illegittima. In pratica la illegittimità del procedimento amministrativo attivato dagli impugnanti rende illegittima la stessa decisione del Consiglio Nazionale e tale circostanza viene oggi dedotta perché vi è stata impugnazione posto che la delibera era comunque negativa per gli impugnanti.
L’avv. De Martino rileva che, ove fosse fondata tale ricostruzione, vi sarebbe riconoscimento dalla stessa controparte della illegittimità della decisione. evidenzia, però, che il thema decidendum investe oggi il merito della decisione (proclamazione dei risultati), determinandosi un effetto devolutivo pieno sulla lesione del diritto soggettivo denunciata dai reclamanti e mal decisa dal Consiglio nazionale (sia nel merito che nella procedura come oggi ammesso dalla stessa controparte).
L’avv. Vaccari rileva che l’eccezione formulata mira a conseguire un risultato diametralmente opposto nel senso che, stante la irregolarità del procedimento amministrativo attivato, la controparte non avrebbe ulteriore possibilità di tutela (essendo scaduti oramai i termini per attivare il procedimento). In ogni caso si ribadisce che Sarnataro (primo dei candidati esclusi dal ballottaggio) non ha proposto reclamo e che gli stessi odierni impugnanti non hanno partecipato al secondo turno.
L’avv. De Martino precisa che vi era stata esclusione al primo turno che automaticamente
precludeva la votazione al secondo turno. In ogni caso la irregolarità denunciata investe tutta la tornata elettorale posto che i soggetti che non sono stati convocati ai comizi (in quanto non vi era stata comunicazione dell’indirizzo pec) sono oltre 600 mentre quelli che hanno tentato di votare in presenza sono i 9 cui si è fatto riferimento (che hanno preteso la verbalizzazione) oltre a tutti quelli che hanno avuto accesso al seggio e che sono stati esclusi perché non avevano trasmesso la pec (condizione introdotta ex abrupto dal consiglio dell’ordine regionale della Campania e mai contemplata dalla legge che prevede come unica ipotesi di esclusione la sospensione o la morosità nel pagamento delle quote).
Ribadisce che nessuna norma impediva agli esclusi di partecipare al ballottaggio, che non vi è prova della mancata ammissione al voto di altri 600 professionisti e, comunque, il dato è
inattendibile e si contesta (costituisce solo una chiacchiera) e che non potrebbe mai invalidarsi la elezione per Sarnataro.
Il PM si rimette alle determinazioni di giustizia.
L’avv. De Martino, ove ritenuto, chiede il mutamento del rito.
Alle ore 14.00 il Tribunale sospende l’udienza riconvocando le parti per le ore 16.00
Alle ore 16.00 il Tribunale, nella medesima composizione, invita le parti alla discussione
procedendo alla lettura della successiva decisione.
Gli avv.ti De Martino e Vaccari si riportano alle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale
considerato che i ricorrenti lamentano la irregolarità della procedura di rinnovo degli organi
dell’Ordine dei Giornalisti e, precisamente, del Consiglio Regionale e del Collegio dei revisori dei Conti dell’Ordine della Campania, per la lesione del diritto di elettorato attivo laddove impedendo l’esercizio del diritto di voto in presenza in mancanza della previa comunicazione (entro 5 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni di votazione) dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ha introdotto un’ipotesi di esclusione non contemplata dalla legge con alterazione della platea degli ammessi al voto e dei risultati elettorali (che investirebbe, oltre ai ricorrenti, un elevato numero di giornalisti e pubblicisti);
rilevato che la deliberazione n. 6/2022 resa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti all’esito del reclamo contro le operazioni elettorali, si appalesa illegittima nella misura in cui, pur riconoscendo la lesione del diritto di elettorato attivo dei ricorrenti, non ha accolto il ricorso in virtù del superamento della cd “prova di resistenza”,
OSSERVA
La deliberazione impugnata è in evidente contraddizione laddove, pur riconoscendo che con
l’ammissione al voto dei nove professionisti esclusi “il risultato poteva essere suscettibile di
modifica solo per l’ultimo giornalista ammesso al ballottaggio…, stante la differenza di soli sette voti”, ha tuttavia ritenuto ininfluente la circostanza perché “il Sarnataro, primo dei non eletti e distanziato di sette voti, non ha proposto ricorso”.
Ed invero il bene della vita cui aspirano i ricorrenti non va identificato nella chance di essere eletti (e della cui lesione potrebbe dolersi il candidato Sarnataro), ma nella possibilità di concorrere, con metodo democratico, mediante l’esercizio del diritto di voto, alla regolare elezione del Consiglio Regionale dell’Ordine di appartenenza (cd. diritto partecipativo).
Ritiene il Tribunale sussistere la violazione lamentata posto che nessuna norma di fonte primaria e secondaria (né la legge n. 69/63 “ordinamento della professione di giornalista”, né il Regolamento per l’esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista, decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115) individua quale causa di esclusione dall’elettorato attivo la “mancata comunicazione” all’Ordine Regionale dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Il possesso del “domicilio digitale” rappresenta, nell’attuale contesto normativo, un effettivo obbligo per gli iscritti (art. 37 l. n. 120/2020), ma il mancato assolvimento di tale obbligo (e della conseguente comunicazione all’Ordine), con specifico riferimento agli iscritti all’ordine dei giornalisti, può determinare la sospensione nel solo caso di mancata ottemperanza ad una preventiva diffida da parte dell’Ordine stesso (all’esito, quindi, di un percorso procedimentalizzato e supportato dalle relative garanzie amministrative). Circostanza, questa, non ricorrente nel caso de quo vertitur in cui non viene in rilievo il mancato possesso del domicilio digitale (pec) da parte dei ricorrenti (che ne risultavano tutti muniti, come da specifica
deduzione nemmeno oggetto di formale contestazione da parte della resistente), ma unicamente la mancata e tempestiva comunicazione all’Ordine di tale indirizzo in occasione ed in funzione della votazione.
Orbene, in disparte la considerazione per cui i ricorrenti hanno sollevato contestazioni che
involgono gli aspetti generali delle operazioni elettorali (esclusione illegittima dal diritto di voto che fonda e segna i confini di questa giurisdizione) e rispetto a cui neppure sarebbe invocabile il principio della prova di resistenza, occorre osservare come, nel caso di specie, le irregolarità denunciate hanno influito in concreto sui risultati elettorali della seconda convocazione (24 ottobre 2021), posto che tra l’ultimo dei candidati ammessi al ballottaggio (Cappella Fabrizio) e il successivo candidato non ammesso (Sarnataro Dario) intercorreva una distanza di soli 7 voti (avendo Cappella conseguito n. 221 voti e Sarnataro n. 214), cosicché se i 9 ricorrenti fossero stati ammessi al voto, diverso poteva essere, ancorché in termini di mera astrazione, l’ultimo dei candidati ammessi al ballottaggio del 7.11.2021 e, conseguentemente, dei possibili eletti.
L’ammissione al voto dei ricorrenti (anche solo di coloro che, recatisi al seggio, hanno ottenuto un diniego all’esercizio del voto), dunque, sarebbe stato teoricamente sufficiente a modificare i risultati delle votazioni del 24.10.2021, con ripercussioni anche sulla successiva sessione di ballottaggio.
In sostanza la tornata elettorale va ripetuta potendosi ritenere il relativo risultato potenzialmente inficiato dalla denunciata irregolarità (esclusione dal voto di coloro che non avevano ottemperato alla preliminare comunicazione della PEC), già adesivamente vagliata dal Consiglio Nazionale, non potendosi in senso contrario ritenere siffatto vizio ininfluente sull’esito della votazione e/o sull’interesse ad agire degli impugnanti come contraddittoriamente declinato dallo stesso Consiglio nella seconda parte del provvedimento impugnato. L’accoglimento del ricorso impone la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
PQM
annulla la deliberazione impugnata; condanna il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 9.000,00 oltre accessori di legge, se e come dovuti.

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