In merito alle vicenda del Circolo Posillipo – riportata da alcuni organi di stampa, tra cui il nostro – con riferimento alla condanna per diffamazione emessa dal gip di Napoli nei confronti del suo presidente Aldo Campagnola, per aver affisso questi sulla bacheca del circolo una richiesta di pagamento rivolta ad un altro socio”, l’avvocato Fabrizio Botti (legale di Campagnola) ha specificato:
“Le modalità con cui le notizie sono state riportate possono indurre il lettore a credere, incongruamente, che detta condanna sia pervenuta all’esito di un processo. Ossia nel pieno contraddittorio fra le parti processuali, al cui esito il pm avrebbe addirittura richiesto al giudice di emettere una condanna ad una pena di mesi 6 di reclusione e che, in virtù di detta circostanza, la posizione del mio assistito, ossia del presidente e socio del sodalizio, risulterebbe in bilico”.
Sostiene invece il legale che “l’11 maggio scorso è stato semplicemente notificato un decreto penale di condanna emesso dal gip di Napoli. Il provvedimento in questione viene ordinariamente emesso nella fase delle indagini preliminari, su richiesta del pm e, soprattutto, in difetto di qualsivoglia contraddittorio con l’indagato”.
L’avvocato aggiunge: “Ciò, è del tutto fisiologico. Poiché il procedimento per decreto costituisce un procedimento speciale che, per sua stessa natura, non elide, bensì posticipa il contraddittorio con l’imputato”.
“Nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento l’imputato”, sostiene l’avvocato Botti, “può formulare opposizione al decreto penale di condanna stesso e richiedere la celebrazione del giudizio, luogo ove potrà esercitare appieno le proprie prerogative difensive”.
Quanto poi all’affermazione in virtù della quale l’accusa avrebbe formulato una richiesta di condanna a 6 mesi di reclusione, il legale aggiunge: “Per com’è stata riportata la notizia, il lettore è indotto a credere che il pm abbia richiesto, all’esito del giudizio, una condanna a mesi 6 di reclusione ed il giudice, di contro, avrebbe emanato la diversa e men grave sanzione della multa di € 300,00. Così non è”.
Botti infatti aggiunge: “La pena di mesi 6 di reclusione ha costituito soltanto la cd. pena base per effettuare il calcolo della pena finale di cui il pm ha chiesto l’applicazione che, nella stessa richiesta di emissione del decreto penale di condanna, è (e rimane) di € 300,00 di multa, cifra congrua in base all’art 133 del codice penale”.
In ultimo – sostiene ancora il legale – risulta fuorviante l’affermazione che la condanna possa compromettere la sua carica di Presidente e socio del sodalizio. L’articolo 5 dello Statuto del circolo prevede solo, dichiara l’avvocato Botti “che decadono dallo status di socio coloro che risultano colpiti da condanna penale per delitto doloso o condannati per reati contro la PA, con sentenza passata in giudicato. Va da sé che non è questo il caso”, conclude il legale.
