“L’articolo 67, comma 1, del Dl n. 18/2020 prevede una sospensione delle «attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso» dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tuttavia, tale sospensione non determina una completa “inattività” degli Uffici, i quali potranno continuare tutte le attività istruttorie volte all’eventuale successiva emanazione di provvedimenti, come chiarito sia dalla Guardia di Finanza, nella circolare dell’11 marzo, che l’Agenzia delle Entrate”.
Lo rende noto la Giunta dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presieduta da Matteo De Lise.
“In particolare, nella Circolare 8/E di pochi giorni fa, l’Agenzia ha ribadito che, come già indicato con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, ‘la sospensione dei termini previsti dalla disposizione richiamata non sospende né esclude le attività degli uffici’.
A questo punto, posto che l’attività degli Uffici prosegue, al termine del periodo di sospensione appare lecito attendersi l’invio di tutti gli atti “lavorati” sino al 31 maggio 2020. In questo scenario è evidente la preoccupazione che genera l’articolo 108 del decreto ‘Cura Italia’ che, nell’ambito di una legittima tutela sanitaria degli operatori del servizio postale, disciplina le ‘misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale’.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 108 consente la notifica a mezzo posta, con preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, ma senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro”.
“È evidente, pertanto, un difetto di coordinamento delle norme che determina una situazione paradossale: al termine della sospensione delle «attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso», per il periodo dal 1 al 30 giugno, si potranno notificare i numerosi atti “accumulati” sino al 31 maggio 2020, senza l’apposizione della firma del destinatario, in virtù di quanto disposto dall’articolo 108 dello stesso Decreto”.
“Sicché, proprio per il periodo in cui sono previste più notifiche di atti tributari, viene disciplinata una modalità di notifica che potrebbe non garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.
La procedura di notifica, infatti, potrebbe rivelarsi nulla in considerazione delle diverse pronunce della Corte Costituzionale, e in ultimo della sentenza n. 2 del 3 gennaio 2020, che per la notificazione degli atti tributari richiede ‘un sufficiente livello di conoscibilità – ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l’effettiva conoscenza dell’atto’.
Il livello di conoscibilità potrebbe non essere sufficiente considerato che la notifica, prevista dell’art. 108, verrà effettuata senza la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da soggetti che non sono pubblici ufficiali. Dunque, la notifica di tali atti nel corso del mese di giugno con la modalità prevista dall’art. 108 del decreto “Cura Italia”, oltre a vessare inutilmente il contribuente in un periodo che sarà ancora pregiudicato dagli effetti del Covid19, potrebbe determinare la nullità degli atti stessi e, sicuramente, determinerà l’avvio di numerosi contenziosi con il rischio di pregiudicare le entrate del fisco e di sovraccaricare il lavoro delle Commissioni Tributarie”.
“Per quanto fin qui evidenziato, dunque, appare assolutamente opportuno e necessario utilizzare l’attuale dibattito parlamentare in corso per la conversione del decreto “Cura Italia” per coordinare al meglio tali norme, così da sospendere fino al 30 giugno le «attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso» ed evitare la notifica di atti in una modalità che potrebbe rivelarsi assolutamente illegittima”.