giovedì, Aprile 25, 2024
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Consulenti tecnici, vigilare sui criteri di selezione. Sos ai presidenti di tribunale

Lo studio legale Vizzino, che in più occasioni ha intrapreso importanti battaglie a tutela dei diritti del cittadino sostenendo, a tal fine, la necessità di riaffermare della cultura del giusto processo, con un esposto ai presidenti dei Tribunali della Regione Campania ed agli organi con funzione di garanzia, ha posto l’attenzione su uno dei principali aspetti che concorrono a determinare le vicende critiche del sistema giudiziario del nostro Paese che, purtroppo, non sempre riesce a garantire e tutelare l’esercizio indipendente ed imparziale della Giurisdizione ed a fornire un’ottimale organizzazione e gestione dei suoi Uffici.

In specie, l’esame critico concerne il ruolo, le competenze e le responsabilità dei Consulenti Tecnici di Ufficio nell’ambito del processo civile, temi questi che assumono particolare rilievo nei procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistri stradali, oltre che nei giudizi in tema di colpa medica ed in quelli previdenziali.

Ciò perché è proprio in tali ambiti che, purtroppo- in molti fori soprattutto periferici della Campania- si registra un inarrestabile incremento di fattispecie integranti vere e proprie truffe in danno non solo dell’immagine della giustizia, ma anche della intera collettività che, suo malgrado ne sopporta gli oneri, talvolta anche a causa dell’attività imperita o poco cristallina di medici certificatori e consulenti.

Dal che, come sostenuto dall’avv. Vizzino, diventa centrale, per garantire l’osservanza dei principi del giusto processo, individuare le falle del sistema e porvi rimedio mediante l’applicazione effettiva delle norme, dando certezza al diritto. Dato il ruolo che nei procedimenti sopra indicati assume la consulenza tecnica, occorre esigere il rispetto dei principi e delle norme che regolano il processo di reclutamento e nomina dei CTU e, a garanzia della effettiva imparzialità dei Consulenti, e, al contempo, prevedere una specifica e stringente disciplina di incompatibilità.

L’evidenza mostra che oggigiorno, nell’ambito delle consulenze mediche, gli incarichi vengono sovente assegnati, non a specialisti della medicina legale, ma a medici privi di qualsivoglia specializzazione (medici di base) o ad “esperti” di branche che poco hanno a che vedere con il tipo di patologia da accertare. Eppure la legislazione in materia di nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti è chiara e precisa. In particolare, di recente la legge n. 24/2017 (cd. Gelli – Bianco), all’art. 15, ha stabilito espressamente che l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia spetta esclusivamente ad un medico specializzato in medicina legale, terzo ed imparziale, individuato nel rispetto delle modalità di distribuzione degli incarichi stabilite ex artt. 22 e 23 Disp. Att. Cod. Proc. Civ., il quale, ai fini della realizzazione dell’incarico può essere coadiuvato unicamente da specialisti scelti tra gli iscritti negli albi dei consulenti e dei periti aventi specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento.

Il palese inadempimento delle spiegate disposizioni normative, se da una parte mette il consulente nella condizione di dover valutare casistiche non affini all’area medica di sua competenza, con evidente rischio di pericolose improvvisazioni lesive dei diritti del danneggiato, dall’altra importa la produzione di CTU nulle perché elaborate senza l’adeguata conoscenza della dottrina e delle regole giuridiche che governano il processo.

Non meno evidenti sono le problematiche che concernono la violazione delle disposizioni che codificano il principio della turnazione nello svolgimento degli incarichi.

La violazione delle modalità di turnazione ex lege stabilite, difatti, non solo lede le legittime aspettative degli esperti regolarmente iscritti nei suddetti albi, ma soprattutto favorisce la creazione e la perpetuazione di rapporti privilegiati tra giudici e consulenti con chiara violazione del principio di trasparenza e, in alcuni casi, anche con grave pregiudizio al diritto di difesa delle parti del giudizio (specie delle convenute imprese assicurative).

Non è infrequente che la nomina ed il conferimento dell’incarico al Consulente avvengano contestualmente e nella medesima udienza di espletamento dei mezzi istruttori, senza previa verifica delle qualità e dei requisiti del Tecnico.

Altra rilevante criticità concerne le lacune normative in tema di regime di incompatibilità, ricusazione ed astensione dei Consulenti. Questo fa sì che, in concreto, non si riescano a garantire i caratteri dell’indipendenza e della terzietà che, invece, devono caratterizzare la figura del professionista tecnico: basti guardare alla prassi di molti fori – soprattutto della Regione Campania e specialmente alcuni mandamenti del Giudice di Pace – nei quali spesso si può constatare che “quei pochi” consulenti d’ufficio, frequentemente nominati dal magistrato, svolgono abitualmente anche il ruolo di Consulenti tecnici di parte negli stessi mandamenti, circondari e distretti. Di conseguenza, è molto probabile che lo stesso specialista sia, sebbene in altri processi, consulente di una delle parti della causa ove svolge il ruolo di tecnico d’ufficio: è chiaro che l’oggettività del suo operato può subire, in questo modo, un condizionamento. Per di più, molte certificazioni (soprattutto mediche), che sono contenute nei fascicoli di parte, riportano la firma di quegli stessi medici che, nel medesimo foro, vengono incaricati come C.T.U.

Un’attenzione specifica viene posta al processo previdenziale ove, invero, vige un particolare regime delle incompatibilità, secondo il regolamento INPS approvato con determinazione commissariale n. 19 del 6 marzo 2014 che vieta l’esercizio della libera professione o l’assunzione di incarichi che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura cui lo stesso è assegnato e, in generale, con l’attività istituzionale dell’Amministrazione”, senza specifica autorizzazione. Ciononostante, non è infrequente che medici alle dipendenze dell’Istituto assumano anche il ruolo di CTU con chiara elusione dei divieti sopra citati.

L’auspicio è perciò quello di contrastare le criticità createsi nel sistema giudiziario, anche con una più incisiva ed effettiva vigilanza, sulle iscrizioni agli albi e sulle modalità di reclutamento dei Consulenti Tecnici di Ufficio ed al contempo prevedere intervento legislativo mirato a colmare le lacune in tema di incompatibilità /astensione dei Consulenti.

Come responsabili del corretto funzionamento dell’attività giudiziaria- sostiene l’avv. Vizzino- abbiamo l’onere di aspirare ad una giustizia nuova, sana e trasparente, la quale – andando a garantire la corretta soluzione al migliore esercizio del potere giurisdizionale e al diritto di difesa – potrebbe dare una forte motivazione per una ripresa dal degrado etico-morale in cui versa il nostro Paese.

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