Tra le misure introdotte dal decreto “Cura Italia” per fronteggiare l’emergenza economica derivante dall’epidemia di coronavirus c’è anche la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, fino a 18 mesi.
Possono accederevi lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti a determinate condizioni.
Per i lavoratori dipendenti i casi sono questi:
– Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
– Cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
– Morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%;
Nel caso delle cessazioni dei rapporti di lavoro, rappresentanza o agenzia, sono escluse le ipotesi di risoluzione consensuale o per limiti di età con diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;
Per gli autonomi e i professionisti per poter accedere alla sospensione del mutuo c’è bisogno che venga registrato un calo di almeno il 33% dei ricavi.
Il raffronto va operato, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, sulla base del fatturato registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020.
La norma precisa inoltre che il predetto calo quantitativo di fatturato deve essere “in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività.
Fino al 17 dicembre 2020, non sarà però più necessario allegare il modello ISEE. Dunque il requisito del possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro è temporaneamente sospeso.