giovedì, Aprile 18, 2024
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Tasse e fisco, cambiano le procedure per i pignoramenti delle Pubbliche Amministrazioni

Lo rivela l'avvocato Angelo Pisani (Noi Consumatori)

Tasse e fisco, cambiano le procedure per i pignoramenti delle Pubbliche Amministrazioni. Da ieri, 22 giugno, c’è un po’ di tutela in più per le vittime delle procedure di riscossione tributi, tartassate dai pignoramenti. Tutto ciò grazie al cambio, richiesto da anni, delle norme su questo tipo di procedure esecutive da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“L’art. 543 c.p.c, come modificato dalla riforma, diventa legge – spiega l’avvocato Angelo Pisani, presidente di Noi Consumatori -, senza bisogno di ulteriori interventi attuativi, a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della legge n. 206/2022, ossia dal 24 dicembre 2021.
In base alla nuova formulazione, il nuovo art. 543 c.p.c, che disciplina la forma del pignoramento, impone al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso dell’iscrizione a ruolo e di depositare poi l’atto notificato nel fascicolo dell’esecuzione entro l’udienza di comparizione come indicata nell’atto. Debitore e terzo devono quindi essere messi al corrente del numero di iscrizione della procedura”.

CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

Se i suddetti adempimenti non verranno eseguiti il pignoramento non sarà efficace.
Nel caso però in cui il pignoramento sia eseguito nei confronti di più soggetti terzi esso, sarà inefficace ovviamente solo nei confronti dei soggetti ai quali non sia stato notificato (o non risulti depositato nel fascicolo) l’avviso di iscrizione a ruolo. Se poi la notifica viene omessa del tutto, debitore e terzo sono liberati dagli obblighi a loro carico a partire dalla data dell’udienza che il creditore ha indicato nell’atto.

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