Somministrazione alcol ai minori, avvocati su attenuazione tutela dopo i 16 anni

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Alcol e droghe

ALCOL AI MINORI: PERCHÉ LA TUTELA SI ATTENUA DOPO I SEDICI ANNI?

Il divieto di vendita e somministrazione riguarda tutti gli infradiciottenni, ma la risposta sanzionatoria cambia radicalmente al compimento dei sedici anni. Un sistema da riesaminare tra responsabilità degli esercenti, doveri educativi dei genitori e sicurezza della movida.

La tragedia verificatasi a Senago il 21 giugno 2026, dove un’autovettura con nove giovanissimi a bordo è precipitata nel Canale Villoresi provocando la morte di tre di loro e il ferimento degli altri occupanti, ha riportato drammaticamente all’attenzione pubblica il rapporto tra adolescenti, consumo di alcol, sicurezza stradale e responsabilità degli adulti.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, il giovane alla guida è risultato positivo all’alcoltest ed è stato sottoposto a indagine per omicidio stradale aggravato. La ricostruzione definitiva della dinamica dell’incidente e l’accertamento delle singole responsabilità spettano naturalmente all’autorità giudiziaria e non possono essere anticipati sulla base delle sole notizie di cronaca.

Una vicenda tanto dolorosa non deve essere trasformata in un processo sommario alle vittime o alle loro famiglie, né può autorizzare giudizi retrospettivi fondati sull’illusoria convinzione che, dopo una tragedia, ogni passaggio della catena causale fosse necessariamente prevedibile ed evitabile.

Essa impone, tuttavia, una riflessione che riguarda l’intera società adulta.

Occorre domandarsi come sia possibile che ragazzi ancora minorenni riescano ad accedere tanto facilmente alle bevande alcoliche; quanto siano effettivi i controlli nei locali, nei supermercati, nei punti vendita e nei luoghi della movida; quale responsabilità incomba sugli esercenti; quali strumenti siano offerti ai giovani per sottrarsi alla pressione del gruppo e, soprattutto, quale debba essere il ruolo dei genitori nella gestione di una libertà che si amplia progressivamente, senza essere ancora accompagnata da una piena maturità.

Il problema non può essere circoscritto all’ultima condotta che precede l’evento tragico. Deve essere esaminata l’intera catena della prevenzione, nella quale rientrano la famiglia, la scuola, gli esercenti, i servizi sanitari, le istituzioni, il sistema dei trasporti e il controllo del territorio.

Un fenomeno strutturale che non può essere ridotto a una “ragazzata”

Il consumo di alcol tra gli adolescenti non rappresenta una manifestazione marginale, né può essere considerato un inevitabile rito di passaggio verso l’età adulta.

Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2026, nel 2024 sono stati circa 580.000 i minori tra gli undici e i diciassette anni che hanno consumato bevande alcoliche esponendo a rischio la propria salute. I minorenni coinvolti nel cosiddetto binge drinking, vale a dire nel consumo concentrato di più bevande finalizzato frequentemente al raggiungimento dello stato di ebbrezza, sono stati circa 79.000.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla distribuzione per età. Tra gli undici e i quindici anni i consumatori a rischio risultano pari al 7,1 per cento dei maschi e al 6,2 per cento delle femmine; nella fascia compresa tra i sedici e i diciassette anni le percentuali salgono rispettivamente al 34,5 e al 29,7 per cento. È, dunque, proprio nel periodo in cui aumentano le occasioni di uscita, la frequentazione autonoma dei locali, la mobilità e l’appartenenza al gruppo che l’esposizione al rischio conosce una crescita particolarmente rilevante.

Per i minorenni, secondo le indicazioni di sanità pubblica richiamate dall’ISS, anche il consumo di una sola bevanda alcolica nell’arco dell’anno deve essere considerato rischioso. L’alcol incide, infatti, sulle funzioni cerebrali che consentono di valutare le situazioni, elaborare le informazioni, controllare gli impulsi e prevedere le conseguenze delle proprie decisioni.

Il fenomeno diventa ancora più insidioso quando il consumo perde il carattere della trasgressione e viene progressivamente normalizzato.

In determinati contesti giovanili, bere può costituire uno strumento di aggregazione, di emulazione e di riconoscimento all’interno del gruppo. La capacità di “reggere” l’alcol viene talvolta rappresentata come una manifestazione di maturità e sicurezza, mentre il rifiuto di bere rischia di essere percepito come segno di debolezza o causa di esclusione.

A tale pressione sociale si aggiungono la naturale ricerca adolescenziale di emozioni intense, la ridotta percezione della vulnerabilità personale e la tendenza a ritenere che le conseguenze più gravi riguardino sempre altri.

In questo contesto, salire su un’automobile condotta da chi ha bevuto, viaggiare in numero superiore alla capienza del veicolo, non utilizzare le cinture di sicurezza o accettare sfide e condotte imprudenti possono apparire, per alcuni minuti, comportamenti privi di conseguenze.

La prevenzione deve avere già operato prima di quei minuti, perché quando la capacità di giudizio è stata alterata dall’alcol il richiamo astratto alla prudenza rischia di arrivare troppo tardi.

Il divieto di vendita e somministrazione sino ai diciotto anni

L’ordinamento italiano vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a tutti i soggetti che non abbiano ancora compiuto diciotto anni.

L’art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, stabilisce che chi vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta. La medesima disposizione prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro per chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di diciotto anni; se il fatto è commesso più di una volta, la sanzione aumenta da 500 a 2.000 euro ed è accompagnata dalla sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.

Il divieto presenta, dunque, carattere unitario: non è consentito vendere o somministrare bevande alcoliche né a un quindicenne né a un ragazzo di sedici o diciassette anni.

La differenza emerge sul piano della risposta sanzionatoria predisposta dall’ordinamento.

L’art. 689 c.p. configura una contravvenzione e punisce penalmente l’esercente di un’osteria o di altro pubblico spaccio di cibi o bevande che somministri, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici. Il testo codicistico prevede l’arresto fino a un anno e contempla un aggravamento qualora dalla somministrazione derivi l’ubriachezza; poiché la contravvenzione è attribuita alla competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio deve, tuttavia, essere coordinato con il decreto legislativo n. 274 del 2000 e con l’apparato sanzionatorio proprio di tale giudice, che sostituisce le originarie pene detentive con le pene da esso previste.

Quando, invece, il destinatario abbia compiuto sedici anni ma non ancora diciotto, la mera vendita o somministrazione resta vietata, ma viene ordinariamente ricondotta all’illecito amministrativo previsto dall’art. 14-ter.

Ne deriva un sistema nel quale il medesimo divieto, riferito a tutti gli infradiciottenni, è assistito da una tutela di intensità profondamente diversa: penale quando la somministrazione riguardi l’infrasedicenne; amministrativa, in via ordinaria, quando sia rivolta al sedicenne o al diciassettenne.

Norme formalmente coordinate, ma una protezione troppo permissiva tra sedici e diciotto anni

Tra l’art. 689 c.p. e l’art. 14-ter della legge n. 125/2001 non esiste una vera antinomia.

La clausola «salvo che il fatto non costituisca reato», contenuta nella disposizione amministrativa, consente di delimitare i rispettivi ambiti applicativi. Il legislatore ha consapevolmente riservato la tutela penale alla somministrazione agli infrasedicenni, affidando alla sanzione amministrativa la protezione dei ragazzi che abbiano superato tale soglia senza avere ancora raggiunto la maggiore età.

Il dato giuridico deve essere rappresentato con precisione: non esiste, per la fascia compresa tra sedici e diciotto anni, un vuoto normativo assoluto, poiché la condotta rimane espressamente vietata e sanzionata.

Manca, però, per la fascia compresa tra sedici e diciotto anni, una specifica fattispecie penale corrispondente a quella prevista dall’art. 689 c.p.; ne deriva una brusca riduzione dell’intensità della risposta dell’ordinamento nei confronti di soggetti che continuano a essere minorenni.

È proprio su questo punto che l’attuale sistema appare eccessivamente permissivo.

Un ragazzo di sedici o diciassette anni non acquista, per il solo superamento della soglia prevista dall’art. 689 c.p., la piena capacità di autodeterminazione propria dell’adulto. Non diviene improvvisamente immune dalla pressione del gruppo, dalla ricerca di approvazione, dalla sottovalutazione del rischio o dagli effetti dell’alcol sulle capacità di giudizio e di controllo.

La diversità anagrafica può certamente giustificare una graduazione delle misure di protezione e non ogni comportamento vietato deve necessariamente essere trasformato in reato. Il diritto penale deve conservare carattere di proporzionalità e di extrema ratio, senza essere utilizzato quale risposta automatica a ogni problema sociale.

Ciò non impedisce, tuttavia, di rilevare che la differenza tra una fattispecie penale, soggetta al sistema sanzionatorio del giudice di pace, e un illecito amministrativo incide significativamente sul disvalore attribuito alla condotta, sulla sua capacità deterrente, sui poteri di accertamento e sulla stessa percezione sociale della gravità del comportamento.

È, pertanto, legittimo chiedersi se sia ancora adeguato che la somministrazione di alcol a un ragazzo di quindici anni costituisca reato, mentre la medesima condotta, posta in essere nei confronti dello stesso ragazzo dopo il compimento del sedicesimo anno, venga ordinariamente confinata nel piano amministrativo.

La diversità anagrafica può giustificare una graduazione delle sanzioni, ma non una sostanziale attenuazione della protezione. Tutti i soggetti ai quali è vietato acquistare e ricevere alcol sono minorenni e devono beneficiare di una tutela effettiva sino ai diciotto anni. Non necessariamente attraverso una pena identica per ogni condotta, ma mediante una risposta proporzionata e realmente dissuasiva anche quando il destinatario abbia già compiuto sedici anni.

La questione assume ancora maggiore rilevanza alla luce dei dati sanitari, dai quali emerge che proprio tra i sedici e i diciassette anni il consumo a rischio aumenta in maniera considerevole.

La linea di confine giuridica è netta; il rischio sanitario, sociale e stradale, invece, non si interrompe al sedicesimo compleanno.

Non si tratta di sostenere che il quindicenne e il diciassettenne siano identici sotto ogni profilo, né di negare al legislatore la possibilità di graduare la tutela sulla base dell’età. Si tratta di affermare che il comune stato di minore non può essere svuotato di significato proprio nella fascia in cui crescono le occasioni di consumo e l’accesso ai luoghi della movida.

Il sistema dovrebbe, pertanto, essere riesaminato, prevedendo una tutela maggiormente proporzionata e incisiva anche per gli ultrasedicenni, eventualmente attraverso circostanze aggravanti o fattispecie graduate che tengano conto della reiterazione, della quantità e della natura delle bevande somministrate, dell’elusione deliberata dei controlli, della causazione dello stato di ubriachezza e dell’esposizione del minore a un concreto pericolo.

Una disciplina stratificata e non pienamente omogenea

Il quadro normativo presenta, inoltre, alcune disarmonie testuali che, pur non determinando un conflitto tra disposizioni, confermano la necessità di una riscrittura più organica.

La rubrica dell’art. 14-ter continua a riferirsi al «divieto di vendita» di bevande alcoliche ai minori. Il primo comma pone l’obbligo di verifica documentale a carico di «chiunque vende» e fa riferimento all’«acquirente», mentre il secondo comma sanziona espressamente sia chi vende sia chi somministra bevande alcoliche agli infradiciottenni.

La difformità non rende lecita la somministrazione e non impedisce all’esercente diligente di accertare l’età dell’avventore; costituisce, tuttavia, il risultato di una disciplina formatasi mediante interventi successivi, senza che il legislatore abbia proceduto a una complessiva armonizzazione terminologica e sistematica.

La distinzione tra vendita e somministrazione non è puramente formale. La vendita riguarda normalmente la cessione della bevanda per l’asporto, mentre la somministrazione implica il servizio destinato al consumo sul posto. Entrambe le condotte, tuttavia, consentono al minore di accedere all’alcol e possono produrre le medesime conseguenze sulla salute e sulla sicurezza.

L’obbligo di verifica dell’età dovrebbe, pertanto, essere formulato in modo espresso, uniforme e inequivoco tanto per la vendita quanto per la somministrazione.

Anche la clausola che esonera dal controllo quando la maggiore età sia “manifesta” deve essere interpretata con particolare rigore. L’aspetto fisico può risultare ingannevole, soprattutto nella fascia compresa tra sedici e diciotto anni, nella quale la statura, la barba, l’abbigliamento o il modo di esprimersi possono indurre a ritenere maggiorenne chi non lo è.

Il controllo documentale non dovrebbe essere percepito come un atto di sfiducia verso il cliente, ma come un preciso adempimento professionale posto a tutela del minore, dell’esercente diligente e della collettività.

La responsabilità degli esercenti e l’effettività dei controlli

Una norma, per quanto chiara, perde gran parte della propria efficacia quando i controlli sono sporadici e la violazione viene percepita come sostanzialmente priva di conseguenze.

Nei locali affollati, durante eventi e serate ad alta frequentazione, l’organizzazione dell’attività deve essere predisposta in modo da consentire l’effettivo accertamento dell’età. Non può ritenersi sufficiente l’esposizione di un cartello contenente il divieto se, nella concreta gestione del servizio, il personale non viene formato, i documenti non vengono richiesti e la rapidità delle ordinazioni prevale sistematicamente sulla tutela dei minorenni.

La responsabilità non riguarda soltanto il titolare formalmente presente, ma coinvolge l’organizzazione dell’esercizio, la formazione dei collaboratori, le direttive impartite e la predisposizione di procedure idonee a impedire che l’alcol sia consegnato senza alcuna verifica.

Il problema non consiste nel criminalizzare la categoria degli esercenti, molti dei quali rispettano scrupolosamente la normativa, rinunciando a vendite e ricavi quando non siano certi dell’età del cliente.

Esiste, però, anche un profilo di equità concorrenziale. L’operatore economico che sostiene costi per la formazione del personale, rallenta il servizio per effettuare i controlli e rifiuta la vendita a un minorenne non può essere penalizzato dalla concorrenza di chi aumenta il fatturato omettendo sistematicamente ogni verifica.

La tutela dei minori coincide, sotto questo profilo, anche con la tutela del mercato regolare e degli imprenditori che rispettano le regole.

Il ruolo dei genitori: l’autonomia non elimina il dovere educativo

La disciplina della vendita e della somministrazione non esaurisce il problema.

L’art. 30 della Costituzione attribuisce ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. L’art. 315-bis c.c. riconosce, specularmente, al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Non si tratta di generiche indicazioni morali, ma dei fondamenti giuridici di una funzione genitoriale che deve accompagnare il figlio durante il graduale ingresso nella società e nella progressiva conquista dell’autonomia.

Educare un adolescente non significa impedirgli di uscire, controllarne ogni movimento o pretendere di eliminare qualsiasi rischio dalla sua vita. Un simile modello sarebbe irrealistico e incompatibile con la necessità di preparare il ragazzo all’indipendenza.

Educare significa, piuttosto, fornirgli strumenti interiori che gli consentano di riconoscere il pericolo, resistere alla pressione del gruppo, rispettare l’incolumità propria e altrui e assumere decisioni responsabili anche quando il genitore non è fisicamente presente.

Il grave problema che oggi deve essere affrontato non riguarda soltanto la facilità con la quale un minorenne riesce a procurarsi alcol, ma anche la frequente banalizzazione del fenomeno da parte degli adulti: il rientro in evidente stato di alterazione liquidato come una “ragazzata”, il consumo ripetuto considerato una fase inevitabile della crescita, la concessione di denaro e libertà senza alcuna verifica, la rinuncia a stabilire limiti per il timore di apparire autoritari.

La crescente autonomia del figlio non determina la scomparsa del dovere di vigilanza, ma ne modifica necessariamente le modalità.

Con il progredire dell’età, la vigilanza non può più consistere in una sorveglianza fisica continuativa. Deve tradursi nella conoscenza, per quanto ragionevolmente possibile, delle frequentazioni, dei luoghi abitualmente visitati, delle modalità di rientro e degli eventuali comportamenti precedenti dai quali possa desumersi una concreta esposizione al rischio.

Domandare a un figlio dove trascorrerà la serata, con chi si troverà e chi guiderà il veicolo non significa invadere illegittimamente la sua libertà, ma esercitare quella funzione di accompagnamento che l’ordinamento affida ai genitori sino al raggiungimento della maggiore età.

Ogni adolescente dovrebbe sapere che non si sale su un’automobile condotta da chi ha bevuto, che il numero massimo dei passeggeri non costituisce una indicazione facoltativa e che le cinture di sicurezza devono essere utilizzate anche sui sedili posteriori.

Dovrebbe, soprattutto, sapere di poter telefonare ai propri genitori anche nel cuore della notte, senza che la paura della punizione lo induca ad affrontare un pericolo maggiore.

Prima si tutela l’incolumità del figlio e lo si riporta a casa; subito dopo si affrontano la violazione delle regole, le responsabilità e le conseguenze del comportamento.

Culpa in educando e culpa in vigilando

Le espressioni culpa in educando e culpa in vigilando vengono tradizionalmente utilizzate per ricostruire la responsabilità dei genitori prevista dall’art. 2048 c.c.

La disposizione stabilisce che i genitori sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, salvo che provino di non avere potuto impedire il fatto.

La culpa in educando riguarda l’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, vale a dire la mancata trasmissione delle regole fondamentali della convivenza, del rispetto dell’altrui incolumità, della capacità di controllare gli impulsi e della consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

La culpa in vigilando concerne, invece, l’insufficienza della sorveglianza esercitata sul figlio, da valutare non in astratto, ma in relazione all’età, al carattere, al grado di maturità, alle attitudini, ai precedenti comportamenti e alla concreta prevedibilità del rischio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il fatto illecito commesso lontano dall’abitazione familiare non esclude di per sé la responsabilità dei genitori, i quali devono dimostrare di avere impartito un’educazione adeguata e di avere verificato che essa fosse effettivamente coerente con il carattere e le attitudini del figlio.

Ciò non significa che ai genitori possa essere richiesto di seguire materialmente un adolescente in ogni momento della giornata. Significa, piuttosto, che quanto più si attenua la possibilità di una vigilanza fisica, tanto più diviene decisiva l’efficacia dell’educazione impartita e la ragionevolezza dell’autonomia concessa.

L’art. 2048 c.c. deve, tuttavia, essere richiamato con precisione, evitando di trasformarlo in una clausola generale di responsabilità per qualsiasi evento che coinvolga il figlio.

La norma trova propriamente applicazione quando il minore cagioni, con un fatto illecito, un danno a un terzo. Può dunque venire in rilievo quando un adolescente in stato di alterazione aggredisca una persona, danneggi un bene o provochi un incidente, sempre che ne ricorrano concretamente tutti i presupposti.

Non consente, invece, di affermare automaticamente la responsabilità civile dei genitori ogni volta che il figlio beva, esponga esclusivamente sé stesso a un rischio o rimanga vittima di un evento tragico.

La responsabilità educativa ha, però, un’estensione più ampia del suo eventuale riflesso risarcitorio: l’art. 2048 c.c. interviene quando l’illecito e il danno si sono già verificati, mentre il dovere costituzionale di educare, assistere e proteggere deve operare prima.

Responsabilizzare le famiglie senza costruire colpe retrospettive

Richiamare il ruolo dei genitori non significa attribuire alle famiglie la responsabilità morale o giuridica di ogni tragedia che coinvolga un adolescente.

Anche il genitore più presente può essere ingannato. I ragazzi possono mentire, modificare i propri programmi nel corso della serata, frequentare persone diverse da quelle indicate o assumere improvvisamente decisioni imprevedibili.

Non ogni condotta può essere impedita e non ogni evento può essere evitato.

Sarebbe profondamente ingiusto trasformare il dolore dei familiari in una presunzione di fallimento educativo o utilizzare le categorie della culpa in educando e della culpa in vigilando per formulare giudizi automatici, privi di un accertamento concreto.

Ciò non toglie che tra un controllo assoluto, impossibile e non auspicabile, e il completo lasciar fare esista un ampio spazio nel quale deve esercitarsi la genitorialità responsabile.

La funzione educativa non può ridursi al soddisfacimento dei bisogni materiali, né può essere sostituita dalla mera concessione di denaro, mezzi e libertà. Richiede presenza, ascolto, attenzione ai segnali e anche la capacità di pronunciare un “no” quando quel limite sia necessario per proteggere il figlio.

Le nuove misure per la sicurezza e la prevenzione del disagio giovanile

Nel quadro delle più recenti iniziative istituzionali deve essere considerato anche il disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026, comunemente definito nel dibattito politico e giornalistico “anti-maranza”. Trattandosi di un disegno di legge ancora sottoposto all’iter parlamentare, le relative misure non possono essere presentate come norme già definitivamente vigenti.

Il provvedimento ha un oggetto più ampio rispetto al consumo di alcol e mira a contrastare le manifestazioni di violenza giovanile, l’uso di armi proprie o improprie e le situazioni di pericolo nei luoghi caratterizzati da un rilevante afflusso di persone.

La sua funzione deve essere valutata con obiettività.

Nelle aree della movida possono effettivamente verificarsi situazioni nelle quali un soggetto, anche minorenne e anche per effetto dell’abuso di alcol, rappresenti un pericolo concreto non soltanto per la sicurezza altrui, ma anche per sé stesso. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine può impedire che una situazione già critica degeneri in aggressioni, danneggiamenti, incidenti stradali o ulteriori fatti lesivi.

Sotto questo profilo, gli strumenti di prevenzione possono svolgere non soltanto una funzione di tutela dell’ordine pubblico, ma anche di immediata protezione del minorenne.

La loro applicazione dovrà, tuttavia, essere fondata su circostanze concrete e verificabili, rispettare i principi di necessità e proporzionalità e tenere conto delle particolari garanzie dovute ai minori. La semplice presenza in un luogo di aggregazione, l’abbigliamento o la generica appartenenza a un gruppo non possono costituire, da soli, indici sufficienti di pericolosità.

Il disegno di legge non interviene direttamente sulla vendita e sulla somministrazione di alcol e non modifica la diversa tutela prevista per i minori infra e ultrasedicenni.

La prevenzione di polizia può impedire che una situazione già pericolosa degeneri; la prevenzione familiare, commerciale, scolastica e sociale deve ridurre la probabilità che quel pericolo si produca.

I costi sanitari, sociali ed economici

L’abuso di alcol tra i giovani non rappresenta soltanto un problema individuale o familiare.

Incidenti, accessi ai servizi di emergenza, attività delle forze dell’ordine, procedimenti giudiziari, danneggiamenti, violenze e conseguenze sanitarie trasferiscono sull’intera collettività il costo di condotte che avrebbero dovuto essere intercettate e prevenute.

L’Istituto Superiore di Sanità segnala che la diffusione del binge drinking e degli altri modelli di consumo rischioso determina elevati costi sociali, sanitari ed economici e richiede campagne rivolte ai giovani, interventi nelle scuole, collaborazione con le associazioni dei gestori e rafforzamento dei servizi territoriali.

L’investimento nella prevenzione non costituisce, pertanto, una spesa accessoria, ma uno strumento per ridurre costi futuri ben più elevati, oltre che per proteggere vite umane.

Le possibili linee di intervento

  1. Riesaminare la tutela tra sedici e diciotto anni

Il legislatore dovrebbe valutare se la risposta meramente amministrativa prevista, in via ordinaria, per la somministrazione di alcol ai minori ultrasedicenni sia ancora adeguata alla gravità del fenomeno.

Non è necessario estendere automaticamente e indistintamente la medesima fattispecie penale a ogni condotta. È possibile costruire una tutela graduata che attribuisca specifico rilievo alla reiterazione, alla quantità di alcol somministrata, alla causazione dello stato di ubriachezza, all’elusione consapevole dei controlli e all’esposizione del minore a un pericolo concreto.

Il comune stato di minore non impone necessariamente sanzioni identiche, ma non consente che la protezione divenga sostanzialmente debole proprio nella fascia maggiormente esposta al consumo.

  1. Riscrivere organicamente la disciplina

L’art. 689 c.p. e l’art. 14-ter della legge n. 125/2001 dovrebbero essere ricondotti a un quadro normativo più chiaro, eliminando le attuali asimmetrie tra vendita e somministrazione e rendendo espresso, in entrambe le ipotesi, l’obbligo di verifica dell’età.

  1. Rafforzare i controlli e l’effettività delle sanzioni

Occorrono verifiche mirate nei locali, negli eventi e nei punti vendita frequentati dai giovani, soprattutto negli orari serali e notturni. Nei casi di reiterazione, la sospensione dell’attività non deve restare una previsione teorica, ma costituire una conseguenza effettiva e tempestiva.

  1. Formare obbligatoriamente gli operatori

Il personale addetto alla vendita e alla somministrazione dovrebbe essere formato sul controllo dei documenti, sul riconoscimento dello stato di alterazione e sulle modalità con le quali rifiutare il servizio, evitando che l’intera responsabilità venga lasciata all’improvvisazione del singolo lavoratore.

  1. Sostenere concretamente i genitori

Le famiglie devono essere coinvolte in percorsi continuativi che aiutino a riconoscere i segnali del consumo a rischio, a stabilire regole compatibili con l’età e a intervenire senza interrompere il dialogo con il figlio.

  1. Rendere l’educazione scolastica concreta

Non sono sufficienti lezioni astratte sui danni dell’alcol. Occorre affrontare situazioni reali: come rifiutare una bevanda senza sentirsi esclusi, come sottrarsi alla pressione del gruppo, come impedire a un amico che ha bevuto di guidare e quando chiamare un adulto.

  1. Garantire modalità sicure di rientro

Comuni, aziende di trasporto, scuole e gestori dei locali dovrebbero collaborare per assicurare collegamenti notturni, navette e punti di raccolta nelle aree maggiormente frequentate.

Dire a un adolescente di non salire su un’automobile condotta da chi ha bevuto è indispensabile; offrirgli una concreta alternativa rende quel divieto effettivamente praticabile.

Una responsabilità che deve precedere il danno

Il diritto interviene frequentemente quando l’illecito e il danno si sono già verificati. La responsabilità degli adulti deve, invece, operare nella fase precedente.

Il sedicesimo compleanno non trasforma un adolescente in un adulto e non giustifica una tutela che, proprio da quel momento, divenga eccessivamente permissiva.

La diversità anagrafica può fondare una ragionevole graduazione delle misure, ma non può far dimenticare che i ragazzi di sedici e diciassette anni restano minorenni e sono, secondo i dati disponibili, tra i soggetti maggiormente esposti al consumo a rischio

Occorre chiedere al legislatore norme più coerenti e incisive, alle autorità controlli effettivi, agli esercenti il rigoroso rispetto dei divieti, alla scuola un’educazione capace di confrontarsi con le situazioni reali e ai genitori di non abdicare alla propria funzione.

Non per costruire un colpevole dopo ogni tragedia, ma per intervenire quando il pericolo può ancora essere riconosciuto e contenuto.

Proteggere un adolescente non significa negargli la libertà, ma accompagnarlo sino al momento in cui sarà realmente in grado di esercitarla senza mettere in pericolo sé stesso e gli altri.

 

Dott. Adriano J. Spagnuolo Vigorita

Avv .Riccardo Vizzino – Cassazionista -Responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe